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DELPHINIA SEA CONSERVATION Statuto Sociale Art. 1 - DENOMINAZIONE E' costituita, con riferimento all'art. 18 della Costituzione Italiana, agli artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile ed al D.lgs 460/97 l'Associazione sportiva, culturale e ricreativa denominata: "DELPHINIA SEA CONSERVATION" Art. 2 - SEDE L'Associazione ha sede in 20132 Milano - Via Padova n° 330. Art. 3 - SCOPI ED OGGETTO SOCIALE L'Associazione non persegue finalità di lucro. Essa è apartitica, aconfessionale, senza discriminazioni razziali o sociali. Nasce come unione spontanea di persone che si propongono di promuovere, attuare, collaborare e coordinare lo studio, la ricerca, il dibattito, le iniziative editoriali, la formazione, l'informazione, l'istruzione e l'aggiornamento culturale nei settori della tutela ambientale, della conservazione dei mari, dei mammiferi marini e degli animali in genere, potrà altresì promuovere delle attività sportive dilettantistiche legate alla nautica ed alle attività acquatiche. L'Associazione, mediante l'uso di attrezzature ed impianti sul territorio (in affitto, in uso o in proprietà) intende contribuire a promuovere, organizzare e attuare attività scientifiche, didattiche, turistiche, sportive dilettantistiche e culturali legate al mare ed in generale all'ambiente marino. Realizzare e coordinare missioni divulgative e scientifiche volte alla conoscenza ed alla conservazione dei mari, della flora, della fauna e delle risorse naturali, anche collaborando con Associazioni, Fondazioni, Enti pubblici e privati. Partecipare all'istituzione ed al controllo di aree marine protette, nonché alla definizione dei codici di comportamento definiti all'interno delle aree e verso le specie animali protette e non. Intervenire ad ogni livello per salvare le specie minacciate o in via di estinzione e lottare contro i massacri di animali specie se destinati alla produzione di beni voluttuari o altrimenti sintetizzabili. Indirizzare la formazione e l'informazione verso i principi di tutela dell'ambiente e di conservazione di tutte le specie animali rivolgendo particolare attenzione ai mammiferi marini. Operare nel campo della formazione nautica e marinaresca. L'Associazione è un organismo di promozione sociale e di cultura del tempo libero rientrante nella fascia di agevolazioni fiscali e tributarie previste a favore delle Associazioni assistenziali, culturali e sportive dilettantistiche dalle normative di legge. Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà: - svolgere iniziative di promozione sportiva, culturale, turistica e ricreativa; - promuovere ed organizzare manifestazioni, mostre e rassegne; - organizzare conferenze, corsi e stage in collaborazione con Enti, associazioni e scuole, di ogni ordine e grado, in Italia e all'estero; - organizzare gite, viaggi, soggiorni e vacanze per i Soci, Iscritti, Associati o Partecipanti; - pubblicare periodici e notiziari riguardanti le attività associative, nonché curare la stampa, la riproduzione e la pubblicazione di volumi, testi e circolari riconducibili all'attività che costituisce l'oggetto associativo; - realizzare propri audiovisivi, fotografie, gadget ed ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi sociali, curandone la distribuzione; - promuovere le proprie attività istituzionali anche attraverso collaborazioni, convenzioni o in regime di accreditamento con Associazioni, Fondazioni o altri Enti, Nazionali ed Internazionali, Pubblici o Privati, che perseguono finalità analoghe a quelle del presente Statuto; - utilizzare siti Internet o strumenti multimediali affini; - distribuire fondi per iniziative in linea con i fini dell'associazione; - organizzare incontri, ritrovi, serate musicali e feste fra i Soci, Associati o Partecipanti; - somministrare alimenti e bevande ai Soci, Iscritti, Associati o Partecipanti. L'Associazione esplicitamente accetta ed applica Statuto, Regolamenti e quanto deliberato dai competenti Organi delle Federazioni Sportive o Enti riconosciuti di Promozione Sociale o Sportiva a cui deliberasse di aderire in base alla specifica attività svolta dall'Associazione stessa, nell'ambito dei propri fini istituzionali evidenziati dal presente Statuto. Art. 4 - SOCI L'Associazione riconosce la qualità di Socio a tutti coloro che partecipano alla vita associativa, ne accettano lo Statuto Sociale portando con continuità il loro contributo associativo, culturale ed economico. Tutti i Soci hanno poteri e responsabilità sociali, che potranno essere meglio precisati in eventuale apposito regolamento, costituiscono le Assemblee Ordinarie e Straordinarie dell'Associazione e godono dell'elettorato attivo e passivo. Tutti i Soci, che abbiano raggiunto la maggiore età, esercitano il diritto di voto. Ogni Socio può esercitare un solo voto. I Soci eleggono gli Organi Direttivi dell'Associazione, approvano e modificano Statuto e Regolamenti, approvano il rendiconto economico e finanziario annuale con l'esclusione di ogni limitazione in funzione della temporaneità della loro partecipazione alla vita associativa del Sodalizio. I Soci, in numero indeterminato, si suddividono in: SOCI ORDINARI - Sono i Soci che costituiscono l'Associazione, ne condividono le finalità e sono in regola con il versamento delle quote associative annuali. SOCI ONORARI - Il Consiglio Direttivo può conferire la qualifica di Socio Onorario a persone che si sono particolarmente distinte nel campo della tutela ambientale, della ricerca scientifica o in quello associativo. Non sono tenuti al versamento della quota associativa annuale. SOCI BENEMERITI - Sono i Soci che effettuano versamenti all'associazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo. Tutti i Soci possono rinnovare ogni anno la loro iscrizione senza alcun vincolo e, all'atto, sono tenuti al pagamento della quota associativa nella misura e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. La Quota Associativa è intrasmissibile e non rivalutabile. Art. 5 - PATRIMONIO Il Patrimonio è costituito dalle quote associative, dai contributi di Enti, di Comuni e di Associazioni, da lasciti, donazioni, atti di liberalità e dai proventi delle varie attività sportive, culturali, didattiche e ricreative, nonché dalle gestioni accessorie delle attività organizzate dall'Associazione stessa. Art. 6 - DISTRIBUZIONE DI UTILI L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la loro distribuzione o destinazione non siano imposte dalla legge. L'eventuale avanzo di gestione annuale dovrà essere impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali o di attività a queste ultime direttamente connesse. Art. 7 - DOMANDA DI AMMISSIONE Per ottenere l'ammissione all'Associazione occorre: a) presentare domanda alla Segreteria dell'Associazione compilando il modulo predisposto in ogni sua parte; b) accettare le norme del presente Statuto; c) versare la quota associativa. L'ammissione a Socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile. Le domande di ammissione a Socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Art. 8 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI La qualifica di Socio, Iscritto, Associato o Partecipante dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali secondo le modalità stabilite in apposito Regolamento, nonché di usufruire dei vantaggi e dei servizi dell'Associazione. Essi hanno il dovere di difendere nel campo sportivo ed in quello civile il buon nome dell'Associazione e di osservare le regole dettate dalle Federazioni ed Enti di Promozione Sociale ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata. Art. 9 - DECADENZA DEI SOCI I Soci cessano di appartenere all'Associazione: a) per dimissioni volontarie fatte pervenire in forma scritta alla Presidenza; b) per morosità nel pagamento delle quote sociali senza giustificato motivo; c) per radiazione, deliberata dal Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del Sodalizio. A carico dei Soci possono essere adottati i provvedimenti di ammonizione e sospensione, valutata la gravità dei comportamenti tenuti e dopo aver contestato all'Associato, per iscritto, i fatti che giustificano il provvedimento. L'Associato ha diritto di presentare le proprie difese entro e non oltre il termine di cinque giorni dalla data di ricevimento delle contestazioni o, comunque, entro i termini previsti dalle normative vigenti. Art. 10 - ANNO SOCIALE L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. Art. 11 - ORGANI Gli Organi Sociali sono: a) l'Assemblea Generale dei Soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente. Art. 12 - ASSEMBLEA L'Assemblea Generale dei Soci è sovrana ed è il massimo Organo deliberativo dell'Associazione. Essa regola la vita associativa ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. E' espressamente vietata la discussione di argomenti che non siano posti all'ordine del giorno. Art. 13 - DIRITTI DI PARTECIPAZIONE Possono prendere parte alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie dell'Associazione i soli Soci che siano in regola con il versamento della quota associativa. Ogni Socio ha diritto ad esercitare un solo voto. Ogni Socio può essere rappresentato con delega scritta da un altro associato il quale peraltro non potrà essere portatore di più di tre deleghe. Non è ammesso il voto per corrispondenza o altro mezzo equipollente. Art. 14 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA L'Assemblea: a) delibera, nei limiti dello Statuto Sociale, sull'indirizzo generale dell'attività e la gestione dell'Associazione; b) approva, annualmente, il rendiconto economico e finanziario secondo quanto disposto dalle leggi vigenti in materia; c) elegge il Consiglio Direttivo; d) delibera, in via straordinaria, sulle modifiche dello Statuto. Art. 15 - CONVOCAZIONE La convocazione dell'Assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo, a seguito di propria deliberazione, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei Soci, che potranno proporre l'ordine del giorno. In tal caso la stessa dovrà essere convocata entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta. La convocazione dell'Assemblea in sessione Ordinaria e Straordinaria avviene a mezzo avvisi affissi presso la Sede Sociale o di attività o mediante lettera o con altri mezzi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, con un preavviso minimo non inferiore a dieci giorni. Art. 16 - VALIDITA' ASSEMBLEARE Tanto l'Assemblea Ordinaria che quella Straordinaria saranno valide, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei Soci. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti. Art. 17 - MODIFICHE DI STATUTO Le eventuali modifiche del presente Statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'Assemblea Straordinaria dei Soci e solo se poste all'ordine del giorno. Art. 18 - CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette membri e nel proprio seno elegge il Presidente, il Vicepresidente e nomina, anche al di fuori dei suoi membri, il Segretario. Il Consiglio Direttivo dura in carica per un quadriennio. Si riunisce periodicamente almeno tre volte all'anno e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente. I suoi componenti sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei suoi componenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente. Art. 19 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo esercita le seguenti funzioni ed attribuzioni: a) cura il raggiungimento dei fini per cui è stata costituita l'Associazione attraverso l'ordinaria amministrazione e, con l'esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'Assemblea dal presente Statuto, la straordinaria amministrazione; b) attua le deliberazioni dell'Assemblea; c) delibera sulle domande di ammissione dei nuovi Soci; d) predispone il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea riferendo sull'attività svolta e su quella in programma; e) stabilisce le quote che i Soci debbono versare annualmente; f) designa i collaboratori preposti alle varie attività; g) convoca l'Assemblea Ordinaria e le eventuali Assemblee Straordinarie; h) delibera sui provvedimenti disciplinari a carico dei Soci. Art. 20 - IL PRESIDENTE Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e dispone del potere di firma sociale. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo e ne segue le deliberazioni. Il Presidente è responsabile del funzionamento dell'Associazione e degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'Associazione stessa. Coordina lo svolgimento delle manifestazioni e dell'attività, firma la corrispondenza che impegna il Sodalizio. Nel caso di assenza e/o impedimento è sostituito nelle sue funzioni dal Vicepresidente. Art. 21 - DURATA La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione non potrà essere sciolta se non in base a specifica deliberazione dell'Assemblea dei Soci. Art. 22 - SETTORI E SEZIONI L'Associazione potrà strutturarsi in Settori di attività di ricerca, sportiva, ricreativa e culturale disciplinati da specifici Regolamenti organici che faranno parte integrante del presente Statuto. Potrà altresì costituire delle Sezioni in luoghi diversi dalla propria sede legale, qualora sia opportuno, per meglio raggiungere gli scopi sociali. Art. 23 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA Tutte le eventuali controversie tra i Soci e tra questi e l'Associazione ed i suoi Organi, saranno sottoposte con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Arbitri, due saranno nominati dalle parti, il terzo sarà deciso dalle due parti nominate o, se in disaccordo dal Presidente del Tribunale; essi giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura ed il loro giudizio sarà inappellabile. Art. 24 - SCIOGLIMENTO Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale dei Soci convocata in seduta Straordinaria, con l'approvazione di almeno 4/5 dei Soci e, comunque, secondo le norme del Codice Civile. In caso di scioglimento il Patrimonio dell'Ente sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoga o a fine di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Art. 25 - NORMA FINALE Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme e le leggi vigenti che regolano l'Associazionismo sociale, sportivo dilettantistico, culturale e ricreativo del tempo libero, nonché lo Statuto delle Federazioni e degli Enti di appartenenza nonché le norme del Codice Civile |
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